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Normativa EUDR: Guida pratica per le imprese

Il Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR) non è più solo un progetto di principio, ma una realtà operativa. Grazie al nuovo calendario e alle semplificazioni introdotte, è ora possibile delineare con precisione come verranno effettuati i controlli e come le aziende debbano strutturare i propri programmi di conformità.

Carlotta Gil Ugalde

  • 11 Feb, 2026
  • 3 tempo di lettura
Normativa EUDR: Guida pratica per le imprese

Gli obiettivi del regolamento

L’EUDR nasce per impedire che prodotti legati alla deforestazione o al degrado forestale entrino o escano dal mercato unico europeo. La norma colpisce specifiche materie prime critiche e una vasta gamma di derivati, obbligando le imprese a certificare la piena regolarità dei beni.

A differenza dei protocolli ESG volontari, l’EUDR impone un obbligo di legge a carico dell’importatore, con sanzioni rigorose in caso di inadempienza. Senza una corretta verifica della filiera (due diligence), la merce non può essere commercializzata nell’UE. In sostanza, la sostenibilità smette di essere un’opzione di facciata e diventa un obbligo vincolante.

L’accoglienza del regolamento è stata contrastante:

  • Le aziende orientate alla sostenibilità hanno apprezzato l’introduzione di regole uguali per tutti, che eliminano la concorrenza sleale e offrono una direzione etica chiara agli investimenti.

  • Produttori e commercianti, di contro, segnalano ostacoli tecnici nella tracciabilità. Localizzare i terreni di origine e verificare ogni fornitore in filiere frammentate è complesso e costoso, specie per le realtà medio-piccole.

  • La necessità di adeguare i sistemi informatici e formare le autorità ha infine portato alla decisione di posticipare l’entrata in vigore.

Le nuove scadenze

Il rinvio è ora ufficiale. Le date da segnare in calendario sono:

  • Grandi e medie imprese: 30 dicembre 2026

  • Micro e piccole imprese: 30 giugno 2027

Questo tempo extra serve a perfezionare le infrastrutture digitali, come il portale dell’UE per l’invio delle dichiarazioni. Tuttavia, i requisiti di tracciabilità e i criteri di rischio rimangono confermati. Per chi importa o commercia, l’EUDR trasforma la lotta alla deforestazione in un pilastro della conformità doganale, al pari delle norme sull’origine o sulle accise.

Semplificazioni: cosa cambia nella pratica

Per ridurre il carico burocratico, l’UE ha stabilito che gli obblighi si concentrino principalmente nel momento in cui la merce viene immessa per la prima volta sul mercato (o esportata). Questo evita che ogni attore della filiera debba ripetere le stesse verifiche, a patto che i dati originali siano corretti e consultabili.

Tuttavia, non si tratta di una semplice autocertificazione: l’EUDR richiede prove concrete, non solo dichiarazioni. Restano necessari:

  • Un sistema interno di verifica documentato.

  • Dati certi sulla geolocalizzazione e sull’origine dei prodotti.

  • Analisi e strategie di mitigazione del rischio.

  • Archiviazione delle prove per eventuali ispezioni.

Prodotti coinvolti: un ambito vasto

Il regolamento riguarda: bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia, gomma e legno. Molti sottovalutano quanti prodotti derivati siano inclusi: cioccolato, pelletteria, pneumatici, mobili e semilavorati in legno sono tutti soggetti a controllo. È fondamentale riclassificare i propri cataloghi merceologici per capire se si rientra o meno negli obblighi.

La gestione del rischio e i controlli doganali

L’EUDR si integra perfettamente nelle procedure doganali. Ogni spedizione dovrà ora superare diversi livelli di controllo incrociato:

  1. Classificazione doganale e codici TARIC.

  2. Certificati di origine.

  3. Dichiarazioni di due diligence caricate sul portale UE.

Se i dati non coincidono, il blocco della merce è quasi certo. Per questo motivo, la gestione dell’EUDR non può restare isolata nell’ufficio “Sostenibilità”, ma deve essere integrata nei processi logistici e doganali dell’azienda.

Come prepararsi senza errori

Il rinvio delle scadenze non deve indurre a una falsa sicurezza. Molte aziende hanno interrotto i preparativi, sottovalutando la complessità del reperimento dati. Ecco un percorso pratico consigliato:

  1. Verifica dei prodotti: Mappare il catalogo rispetto alla lista dei derivati EUDR.

  2. Standard di verifica: Definire quali informazioni richiedere obbligatoriamente a ogni fornitore.

  3. Responsabilità: Stabilire chi, in azienda, deve validare le verifiche e gestire i contatti con le autorità.

  4. Test pilota: Simulare la procedura su una singola linea di prodotti per testare la qualità dei dati dei fornitori prima che i controlli diventino obbligatori.